Titolo I: Denominazione – Costituzione Sede – Scopo – Durate
Art. 1
È costituita una Associazione sotto la denominazione:
“Famiglia Legnanese”
Art. 2
L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro.
Art. 3
La sede della Associazione è in Legnano.
Art. 4
- L’Associazione si propone di:
- costituire un Club di ritrovo;
- esaltare spirito ed opere legnanesi;
- promuovere ed attuare manifestazioni culturali, artistiche, turistiche, storiche, sportive e ricreative;
- l’Associazione, quale unica iniziatrice della ripresa storico-rievocativa della Battaglia di Legnano, organizza la Sagra del Carroccio.
Nell’ambito dell’Associazione possono essere costituiti dei gruppi autonomi aventi per oggetto determinate specifiche attività.
Nel seno di questi gruppi verranno nominati, scegliendoli dall’Organo Amministrativo dell’Associazione, degli Amministratori con precisi poteri.
L’Associazione può partecipare alla “Federazione Italiana delle Famiglie” nominando in seno ad essa i rappresentanti.
Art. 5
La durata dell’Associazione è illimitata.
Titolo II: Patrimonio sociale
Art. 6
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote di ammortamento dei soci;
- eredità, donazioni, elargizioni e lasciti a favore dell’Associazione espressamente destinati.
Art. 7
Le rendite annuali comprendono:
- gli interessi del patrimonio come da art. ¢;
- le quote annuali;
- ogni altro profitto.
Titolo III: Soci
Art. 8
L’Associazione è composta da:
- I Soci Fondatori;
- Il Ragiù;
- Le Tessere d’oro;
- Soci Onorari – Soci all’estero;
- Soci Effettivi – coloro che iscritti nel libro dei Soci, versano annualmente la quota sociale.
Art. 9
Per essere socio occorre avere il requisito della maggiore età.
Art. 10
I Soci di cui alle lettere a-b-c-d possono, a loro richiesta, essere anche Soci Effettivi.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere a determinate persone la qualifica di Socio Onorario.
Lo stesso Consiglio ha la facoltà di costituire speciali categorie di Soci i quali non hanno diritto al voto.
Art. 12
La tassa e la quota sono uguali indistintamente per qualsiasi epoca dell’annata in cui è fatta la domanda di ammissione.
Art. 13
Chiunque desidera far parte dell’Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione vistata da due Soci.
La domanda deve essere accompagnata dalla quota relativa.
La richiesta d’associazione varrà quale dichiarazione di riconoscimento. da narte del richiedente. del presente Statuto e dei Regolamenti e di elezione del suo domicilio in Legnano, presso la sede della Associazione.
Art. 14
I nomi dei candidati a Socio sono visibili per un periodo di venti giorni presso la sede dell’Associazione per eventuali reclami sulla loro ammissione.
Art. 15
Il Consiglio entro un mese dalla data della domanda delibererà sull’ammissione o meno del candidato.
Art. 16
Il candidato non ammesso potrà ricorrere ai Probiviri i quali decideranno inappellabilmente.
Art. 17
L’iscrizione dei Soci si fa mediante annotazione nel “Libro Soci” ed in ordine progressivo. Al socio ammesso verrà rilasciata la tessera di riconoscimento.
Art. 18
La qualità del Socio si perde:
- per morte;
- per dimissioni inviate per lettera al Consiglio Direttivo dell’Associazione, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, trascorso il quale termine il Socio sarà obbligato, per tutta l’annualità successiva, e così di seguito, finchè non presenti le dimissioni nel modo e termini sopra stabiliti;
- per la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che:
- si renda moroso nei versamenti delle quote sociali;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei Regolamenti sociali, dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, validamente deliberate;
- danneggi in qualunque modo, materialmente e moralmente l’Associazione o fomenti disordini in seno alla stessa;
- venga condannato a pena restrittiva della libertà personale per reati infamanti;
- per altri gravi motivi.
Art. 19
Il Socio che si ritenga radiato ingiustamente dovrà esclusivamente appellarsi ai Probiviri sociali che giudicheranno definitivamente secondo le forme del compromesso inappellabile.
Art. 20
I Soci dimissionari, radiati e gli eredi dei deceduti non hanno diritto ad alcun rimborso sui versamenti fatti all’Associazione per qualsiasi titolo.
Titolo IV: Organi sociali
Art. 21
Gli organi sociali sono:
- l’assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato dei Probiviri.
Titolo V: Assemblea
Art. 22
L’Assemblea Generale, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci. Le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorch‚ non intervenuti o dissenzienti.
Art. 23
L’Assemblea ordinaria è convocata entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le approvazioni del bilancio la nomina delle cariche sociali, nonch‚ per deliberare su altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 24
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando sia richiesta, con domanda sottoscritta da un quinto dei Soci, in regola coi versamenti, contenente la indicazione degli argomenti da trattare; nel qual caso il Consiglio Direttivo deve indire la adunanza entro un mese dalla domanda.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonchè su ogni altro argomento per il quale è stata convocata.
Art. 25
L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l’Ordine del Giorno la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza.
L’avviso di convocazione va affisso nei locali della sede sociale ed inviato al domicilio di ciascun socio rispettivamente quindici e cinque giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza.
Nell’avviso di convocazione devesi indicare il giorno della seconda convocazione, la quale può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Art. 26
L’Assemblea generale dei Soci è validamente costituita e può deliberare su qualunqueargomento di interesse sociale ancorchè non siano state adempiute le suddette formalità di convocazione, qualora tutti i Soci siano presenti o rappresentati o siano presenti e consenzienti i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti il Collegio Sindacale.
Art. 27
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci Effettivi iscritti nel “Libro dei Soci” ed in regola con i versamenti delle quote sociali.
Art. 28
Ogni Socio Effettivo ha diritto ad un voto.
Art. 29
Il Socio Effettivo, ha diritto ad intervenire all’Assemblea ordinaria e straordinaria.
Può farsi rappresentare da un altro Socio Effettivo mediante una delega scritta.
Sulla validità delle deleghe decide inappellabilmente il Presidente dell’Assemblea.
Art. 30
Nessun Mandatario può aver più di due deleghe.
Art. 31
L’Assemblea di prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno il 51% dei Soci Effettivi.
Art. 32
Qualora l’Assemblea di prima convocazione andasse deserta quella di seconda convocazione potrà deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti salvo il disposto dell ‘ art . 39.
Art. 33
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Sindaco della Città di Legnano se è presente, oppure da un Socio designato dai presenti.
Art. 34
L’Assemblea nomina fra i Soci un Segretario.
Art. 35
Gli scrutatori, in numero non inferiore a tre, sono designati dall’Assemblea.
Art. 36
La constatazione della valida costituzione dell’Assemblea, deve essere fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Art. 37
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti per alzata di mano, a meno che un terzo dei presenti richieda la votazione segreta.
Art. 38
Le nomine, quando non avvengono per acclamazione, si fanno a maggioranza relativa ed a schede segrete.
Art. 39
Nelle assemblee straordinarie tanto di prima che di seconda convocazione, le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto socia- le, saranno prese con il voto favorevole di almeno il 51% dei Soci Effettivi.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 40
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario, previa approvazione dell’Assemblea. Il verbale della Assemblea straordinaria concernente gli atti di cui al precedente Art. 39 – deve essere redatto dal Notaio.
Titolo VI: Consiglio direttivo
Art. 41
L’Amministrazione e la Direzione dell’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette a quindici membri, eletti fra i Soci Effettivi con anzianità minima di due anni di iscrizione.
Almeno tre di essi devono avere i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Presidente come previsto dall’art. 44.
In sede di Consiglio, in caso di parità di voti, avrà preponderanza quello del Presidente.
Art. 42
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 43
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per tutti gli affari di gestione tanto ordinaria che straordinaria ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 44
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che deve essere nato a Legnano o da genitori legnanesi ed ivi residente.
Il Consiglio nomina pure fra i suoi membri due Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 45
Al Consiglio Direttivo spetta in parti- colare:
- designare o nominare a vita il Ragiù;
- curare l’esecuzione di tutti i deliberati dell’Associazione;
- deliberare sull’ammissione, sulle dimissioni e la radiazione dei Soci;
- compilare la relazione ed il bilancio annuale;
- convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie con le norme stabilite dal presente statuto;
- redigere i regolamenti da sottoporre all ‘ approvazione dell ‘Assemblea;
- deliberare circa l’ammissione di Associazioni apolitiche ed apartitiche o di organizzazioni similari.
Art. 46
Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni suoi membri o ad uno o più Soci, determinando i limiti della delega.
Art. 47
Il Consiglio si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente.
Le convocazioni avranno luogo d’ufficio ogni qualvolta saranno richieste per iscritto da tre Consiglieri e dai Sindaci.
Art. 48
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l’intervento della maggioranza dei Soci membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 49
Il Consigliere che manchi cinque volte, non giustificate alle sedute del Consiglio, decade dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e notificata al decaduto per iscritto.
Art. 50
Qualora durante l’esercizio sociale, per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare qualche Consigliere, il Consiglio provvederà a sostituirlo scegliendo fra i Soci non eletti che abbiano avuto il maggior numero di voti, ferma restando l’osservazione di quanto disposto all’art. 41.
Se venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si riterrà dimissionario l’intero Consiglio nel caso dovrà essere convocata entro un mese l’Assemblea per le nuove nomine.
Titolo VII: Collegio sindacale
Art. 51
Il Controllo dell’Amministrazione e della Direzione della Associazione, è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati tra i Soci Effettivi.
Il Collegio Sindacale che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, è presieduto da un Presidente nominato tra i membri effettivi.
Art. 52
Compiti del Collegio Sindacale sono:
- vigilare sull’osservanza dello Statuto Sociale;
- accertare la regolare tenuta della Contabilità Sociale, la corrispondenza del Bilancio e del Conto Spese e rendite alle risultanze dei libri e delle scritture;
- accertare ogni trimestre la consistenza di cassa, la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dall’Associazione in pegno, cauzione o custodia;
- procedere in qualunque momento ad atti di ispezione di controllo;
- richiedere al Consiglio notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- convocare l’Assemblea in caso di omissione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 53
Tutti gli accertamenti eseguiti dal Collegio Sindacale devono farsi constare nel “libro delle adunanze del Collegio Sindacale”.
Art. 54
Alla fine dell’esercizio sociale il Collegio Sindacale dovrà compilare la relazione da sot- toporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
Titolo VIII: Comitato dei probiviri
Art. 55
Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea generale tra i Soci Effettivi. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 56
Il Comitato dei Probiviri deve prestarsi a conciliare tutte le controversie che sorgessero fra i Soci e fra Soci e Associazione relativamente ai rapporti sociali.
Per l’espletamento del suo mandato può richiedere la presenza delle parti, procedere ad interrogatori, controllare libri e scritture.
Titolo IX: Bilancio
Art. 57
L’esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio consuntivo dal quale devono risultare con chiarezza il rendiconto patrimoniale ed il rendiconto di amministrazione.
I1 bilancio deve essere corredato da una relazione del Consiglio sull’andamento della gestione sociale.
Titolo X: Scioglimento e liquidazione
Art. 58
L’Associazione potrà sciogliersi per deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, in conformità all’art. 39.
Art. 59
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Associazione, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, i quali saldati i debiti sociali, realizzate e stabilite nel loro effettivo valore tutte le attività sociali, l’attivo residuo devolveranno a favore di Istituti di beneficienza di Legnano.