Titolo I: Denominazione - Costituzione sede - Scopo - Durate
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituiti dei gruppi autonomi aventi per oggetto determinate specifiche attività.
Nel seno di questi gruppi verranno nominati, scegliendoli dall'Organo Amministrativo dell'Associazione, degli Amministratori con precisi poteri.
L'Associazione può partecipare alla "Federazione Italiana delle Famiglie" nominando in seno ad essa i rappresentanti.
Art. 5
Titolo II: Patrimonio sociale
Art. 6
Art. 7
Titolo III: Soci
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Lo stesso Consiglio ha la facoltà di costituire speciali categorie di Soci i quali non hanno diritto al voto.
Art. 12
Art. 13
La domanda deve essere accompagnata dalla quota relativa.
La richiesta d'associazione varrà quale dichiarazione di riconoscimento. da narte del richiedente. del presente Statuto e dei Regolamenti e di elezione del suo domicilio in Legnano, presso la sede della Associazione.
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Titolo IV: Organi sociali
Art. 21
Titolo V: Assemblea
Art. 22
Art. 23
Art. 24
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonchè su ogni altro argomento per il quale è stata convocata.
Art. 25
L'avviso di convocazione va affisso nei locali della sede sociale ed inviato al domicilio di ciascun socio rispettivamente quindici e cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.
Nell'avviso di convocazione devesi indicare il giorno della seconda convocazione, la quale può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Può farsi rappresentare da un altro Socio Effettivo mediante una delega scritta.
Sulla validità delle deleghe decide inappellabilmente il Presidente dell'Assemblea.
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 40
Titolo VI: Consiglio direttivo
Art. 41
L'Amministrazione e la Direzione dell'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette a quindici membri, eletti fra i Soci Effettivi con anzianità minima di due anni di iscrizione.
Almeno tre di essi devono avere i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Presidente come previsto dall'art. 44.
In sede di Consiglio, in caso di parità di voti, avrà preponderanza quello del Presidente.
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Il Consiglio nomina pure fra i suoi membri due Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Le convocazioni avranno luogo d'ufficio ogni qualvolta saranno richieste per iscritto da tre Consiglieri e dai Sindaci.
Art. 48
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 49
La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e notificata al decaduto per iscritto.
Art. 50
Se venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si riterrà dimissionario l'intero Consiglio nel caso dovrà essere convocata entro un mese l'Assemblea per le nuove nomine.
Titolo VII: Collegio sindacale
Art. 51
Il Collegio Sindacale che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, è presieduto da un Presidente nominato tra i membri effettivi.
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Titolo VIII: Comitato dei probiviri
Art. 55
Art. 56
Per l'espletamento del suo mandato può richiedere la presenza delle parti, procedere ad interrogatori, controllare libri e scritture.
Titolo IX: Bilancio
Art. 57
Alla fine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio consuntivo dal quale devono risultare con chiarezza il rendiconto patrimoniale ed il rendiconto di amministrazione.
I1 bilancio deve essere corredato da una relazione del Consiglio sull'andamento della gestione sociale.
