A.B.F.F.L - Associazione Borsisti Fondazione Famiglia Legnanese

Statuto - Costituzione e finalità

Articolo 1

È costituita con sede in Legnano una Associazione denominata:

“Associazione Borsisti Fondazione Famiglia Legnanese”.

Articolo 2

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

la promozione di convegni e manifestazioni finalizzati ad un più rapido inserimento nel mondo del lavoro
l'assunzione di iniziative a carattere culturale
lo scambio di informazioni tra borsisti.

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro.

Articolo 3

Possono iscriversi all'Associazione coloro che hanno ottenuto Borse di Studio dalla Fondazione Famiglia Legnanese; la partecipazione ad essa è subordinata all’accettazione del presente statuto, nonché al pagamento di una quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

I Soci possono contribuire al patrimonio sociale anche con libri, offerte in denaro e strumenti.

I Soci possono essere:

membri fondatori: quelli che hanno firmato l’atto costitutivo;
membri ordinari: quelli che si iscriveranno successivamente;
membri onorari: quelli che avranno contribuito in modo rilevante allo sviluppo dell’Associazione o avranno facilitato il raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 4

Gli Organi dell'Associazione sono 1'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, i Revisori dei conti, i Probiviri ed il Tesoriere.

L’Assemblea, costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, deve essere convocata, dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; l’assemblea, inoltre si riunisce in seduta ordinario entro il mese di giugno di ogni anno, allo scopo di approvare il programma annuale ed eventualmente di rinnovare o confermare i membri del Consiglio Direttivo; l'assemblea deve infine essere convocata nei casi previsti dall’art. 20, secondo comma, Codice Civile. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c. fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.

Ogni socio, può rappresentare, con delega, non più di tre soci assenti.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora dell'adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Il Collegio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea dei Soci, con l’avvertenza che uno di essi deve essere scelto fra i Consiglieri della "FONDAZIONE FAMIGLIA LEGNANESE" con sede in lagnano; i1 Consiglio ha il compito di reggere l'Associazione, formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione del1'assemblea redigere il consuntivo ­morale e finanziario; dura in carica tre anni.

È presieduto dal Presidente, scelto tra i membri dei Consiglio Direttivo coadiuvato da un Segretario, nominato dallo stesso consiglio fra i Soci.

Il Presidente ha il compito di rappresentare l'Associazione, convocare periodicamente il Consiglio Direttivo, firmare ali atti, la corrispondenza, gli impegni in nome dell'Associazione, a ciò delegato dal Consiglio.

Il Consiglio decide con la presenza di metà più uno dei suoi membri.

Il Vicepresidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o in caso di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell' attività di promozione e di organizzazione dell' Associazione.

La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l’ordine del giorno.

I Revisori dei conti, in numero di tre, vengono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Essi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo, sottoscrivono il bilancio e riferiscono all'Assemblea annuale circa la sua regolarità.

I Probiviri nominati dall'Assemblea dei Soci in numero di tre durano in carica quanto il Consiglio Direttivo; essi hanno il compito di dirimere le vertenze che possono sorgere fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi.

Il Tesoriere dell'Associazione cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predispone altresì le bozze dei bilanci, esercita la funzione di cassiere dell’Associazione, redige i verbali dalle riunioni e tiene aggiornati gli altri libri sociali nonché assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 5

L'iscrizione dell'Associazione va richiesta alla segreteria dell'Ente su apposito modulo di domanda, firmato dall'interessato.

L'accettazione della domanda è decisa dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva alla data di presentazione.

La qualifica di socio si perde con decisione del Consiglio Direttivo quando:

il socio non adempie agli obblighi sociali o non effettui il versamento della quota annuale;
non partecipa ad alcuna attività dell'Associazione, nonostante il richiamo del Presidente;
non si comporta in modo conforme alla morale ed alla educazione, tanto dentro che fuori dell'associazione;
fomenti discordie fra gli associati durante le assemblee e le riunioni;
menoma il buon nome dell'Associazione ed anche il suo patrimonio con azioni ed atti gravemente censurabili.

La decadenza è pronunciata solo dopo aver sentito l'interessato ed i Probiviri.

Articolo 6

Il Patrimonio dell' Associazione è costituito:

dalle quote annue versate;
dai contributi di Enti pubblici, privati e da persone singole;
dai beni acquistati dall’Associazione;
da quant’altro può venire offerto all'Associazione.
Articolo 7

La modifica dello statuto può essere deciso dall’Assemblea con la presenza in proprio o per delega, in ogni caso, di almeno due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 8

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Legnano, 27 Novembre 2005